Nel
numero di dicembre 2012 sono stati esposti alcuni elementi tipici ed i relativi
rischi che caratterizzano le polizze assicurative per la responsabilità civile
in ambito medico.
La
time-line per l’obbligatorietà è ormai vicina ed è bene arrivare a tale
scadenza con le idee chiare per evitare di incorrere in spiacevoli
inconvenienti.
Orientarsi
tra le tante offerte che prevedono molte condizioni, ovviamente, non è semplice
e talvolta snervante, soprattutto per chi ha poca dimestichezza con
quest’ambito, in quest’articolo cercheremo di offrire alcuni riferimenti
pratici sull’argomento.
Per
prima cosa quando ci confronteremo con l’assicuratore o il broker, uno degli
aspetti fondamentali da valutare è l’arco temporale che la polizza prende in
considerazione, tenuto conto che la prescrizione è decennale dalla data di percezione
del danno.
Come
già descritto nel precedente numero i due principali regimi che caratterizzano
le polizze assicurative in ambito medico, sono il Loss Occurrence e il Claims
Made.
Loss occurrence: prevede che il
professionista sia assicurato all’atto della prestazione all’origine del danno
e copre il periodo durante il quale il professionista è assicurato. Come già
detto a causa dei tempi dilatati in cui si sviluppano le dinamiche di risarcimento,
un simile regime può comportare notevoli difficoltà nell’attribuzione
cronologica del danno stesso. L’altro regime ormai più diffuso rispetto al
precedente è il Claims made: e
riguarda le richieste di risarcimento che occorrono durante il periodo di
“validità contrattuale”, indipendentemente dal fatto che l’assicurato fosse o
meno coperto da una polizza nel momento della prestazione professionale cui si
riferisce la denuncia, ovviamente una condizione importante è che il
professionista non sia a conoscenza dell’esistenza del rischio di azioni legali
all’atto della stipula della polizza.
Al
regime claims made si aggiungono delle clausole che stabiliscono un limite temporale
di copertura e sono rappresentate dalle clausole di garanzia pregressa e
postuma.
La garanzia pregressa: limita
temporalmente la claims made ad un periodo antecedente la stipula del
contratto, ad esempio un contratto appena stipulato potrebbe offrirci una
copertura fino a cinque anni fa.
La garanzia postuma: amplia la claims made
ad un periodo successivo alla scadenza del contratto ad esempio cinque anni, ma
solo per le prestazioni avvenute durante il periodo di validità del contratto.
Altro
elemento al quale bisogna prestare particolare attenzione e che incide
notevolmente sul premio (importo
necessario all’acquisto della polizza) all’atto della stipula è il massimale, ovvero la somma che
l’assicuratore s’impegna a coprire durante il periodo di validità della polizza
indipendentemente dal numero di sinistri.
La
necessità di orientarsi verso un massimale elevato è anche giustificata dal
fatto che il massimale rappresenta l’esborso complessivo verso il quale
s’impegna l’assicurazione, solitamente in un anno, indipendentemente dal numero
delle richieste di risarcimento presentate. Per esempio, nel caso in cui il massimale,
previsto dalla polizza stipulata è pari a 1 milione di euro e nel corso
dell’anno si è tenuti a risarcire 2 danni da 600 mila euro e quindi un totale
di 1.2 milioni di euro, il suddetto massimale non coprirà la differenza dei 200
mila euro.
Altro
termine da ricordare è il massimale di
secondo rischio, eventualità che ricorre quando un professionista presta la
propria opera per conto di una struttura che è già assicurata e quindi
l’assicurazione del professionista interviene solo se la prima non è
sufficiente. In questo caso dobbiamo anche prendere dimestichezza con il
termine massimale aggregato, in
questo caso il massimale della struttura sanitaria è ripartito tra i sinistri
di tutti i sanitari.
Altre
paroline da ricercare nel nostro contratto assicurativo sono la franchigia e lo
scoperto, clausole che impegnano l’assicurato a contribuire al rimborso anche
nel caso in cui il massimale può coprire l’intera richiesta di risarcimento.
La franchigia: è una quota fissa di
rimborso che rimane a carico dell’assicurato (es. 3000,00 euro).
Lo scoperto: è simile alla franchigia a
differenza della quale l’importo addebitato all’assicurato è in misura
percentuale rispetto al danno e quindi non è quantitativamente prevedibile.
In
fine dobbiamo sempre ricordare che l’assicurazione copre specifiche attività,
quindi nel caso in cui oltre all’attività professionale principale si svolgono
anche altre attività professionali occasionali o comunque saltuarie, devono
essere anch’esse specificate all’atto del contratto e di conseguenza bisogna
verificare che la nostra assicurazione copra anche queste attività meno
rilevati. A questo punto si pone anche l’opportunità di valutare alla luce dei
costi assicurativi quanto siano realmente remunerative alcune attività
“saltuarie”, situazione che penalizza fortemente i precari in considerazione
del fatto che si trovano nell’arco dello stesso anno a svolgere attività
diversificate per garantirsi un guadagno accettabile.
In
definitiva come primo approccio quando ci si rivolge al proprio broker, può
essere utile elencare tutte le attività che s’intendono svolgere e costruire una
semplice tabella per confrontare le proposte fatte dalle diverse compagnie
assicurative.
Esempio
di schema di confronto per claims made
Compagnia
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Postuma
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Pregressa
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Spese legali
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Massimale
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Franchigia
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Scoperto
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Premio
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anni
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anni
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€
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Mln €
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€
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%
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€
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Dott. Francesco Napoleone
Dott. Carmelo Quattrone