mercoledì 24 aprile 2013


La pubblicazione di questo elenco costituisce uno strumento utile per la trasparenza dei dati, da fornire in maniera fruibile alla cittadinanza e alle Aziende Sanitarie.

mercoledì 10 aprile 2013


La distribuzione per conto (DPC) rappresenta una modalità  di dispensazione di alcune categorie di farmaci (quelli contenuti nel PHT, cioè nel prontuario della distribuzione diretta ospedaliera) da parte delle farmacie territoriali. In tal modo i pazienti dimessi dai vari reparti e che devono seguire specifiche cure farmacologiche in base alla prescrizione dello specialista, possono ritirare subito la prima confezione presso la farmacia ospedaliera, mentre le altre confezioni verranno dispensate loro presso le normali farmacie. In passato  tali farmaci venivano  dispensati solo dalle farmacie ospedaliere, adesso le ASL  li acquistano direttamente ne dispongono la dispensazione presso le farmacie territoriali. Alcuni di questi farmaci possono essere dispensati dal farmacista sia mediante DPC ( il medico  in questo caso apporrà la sigla "DP" sulla ricetta), sia mediante dispensazione a regime normale.
In data  29.12.2011 è stato siglato l'accordo tra L'ASL Napoli 1 Centro e Federfarma Napoli per la distribuzione anche tramite le farmacie convenzionate di farmaci di cui al PHT "Prontuario della Distribuzione Diretta" secondo la modalità Distribuzione per Conto (DPC).
 L'accordo prevede che:
- i farmaci PHT elencati in ALLEGATO 1 saranno distribuiti in regime DPC
- i farmaci PHT elencati in ALLEGATO 2 continueranno ad essere distribuiti in regime di Distribuzione Diretta per il tramite delle Strutture Farmaceutiche Distrettuali/Farmacie Ospedaliere della ASL
-farmaci fascia A non PHT elencati in ALLEGATO 3 saranno distribuiti in DPC e non in regime di Convenzione SSN
- farmaci in PHT elencati in Tabella A saranno distribuiti in regime di Convenzione SSN e non in DPC.

A cura del Dott. Michele Ferrara
giovedì 4 aprile 2013


Come abbiamo visto in un precedente post le aziende possono conferire incarichi temporanei di Continuità Assistenziale per sostituzioni superiori a nove giorni, in questo post vedremo in che modo dare la propria disponibilità per tali incarichi.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria regionale definitiva (la pubblicazione è annuale) per la Medicina Generale, il medico interessato a fornire la propria disponibilità per eventuali turni di sostituzione per la Continuità Assistenziale, deve comunicare alla propria A.S.L. di residenza tale disponibilità solitamente attraverso un prestampato reperibile presso la propria azienda di residenza.

Con la compilazione di tale modulo si può offrire la disponibilità a coprire incarichi di sostituzione nell’A.S.L. di residenza e in quelle limitrofe.

Entro i successivi trenta giorni l’A.S.L. provvede a formalizzare con delibera la graduatoria aziendale (graduata conformemente alla graduatoria regionale) degli aventi dirittoa ricoprire incarichi di sostituzione. 
Tali incarichi saranno ovviamente affidati in caso di necessità secondo l’ordine della graduatoria e previa verifica delle condizioni d'incompatibilità.
Per la reperibilità la procedura è praticamente sovrapponibile, con la differenza che il tutto si svolge a livello distrettuale.


martedì 2 aprile 2013
l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia intende effettuare un sondaggio sulla percezione della qualità della professione e sul benessere lavorativo dei suoi iscritti.

Ti chiediamo pertanto di rispondere alle domande del seguente questionario.
Il questionario richiederà circa 5 minuti del tuo tempo e sarà ANONIMO.

I risultati ci diranno quale sia la percezione della qualità del nostro lavoro e le nostre esigenze professionali, quelle che sono soddisfatte e quelle che invece non lo sono.

Le risposte che si otterranno serviranno a delineare il quadro dei bisogni, ad identificare proposte di intervento in politica sanitaria e saranno pubblicate sul sito e sul Bollettino.

Se hai già compilato il questionario (in forma cartacea o digitale) ti preghiamo di astenerti dal farlo una seconda volta.

Ti ringraziamo per il tempo che ci dedichi e ti invitiamo anche a scrivere un tuo personale commento o eventuali suggerimenti alla fine del questionario, nell'apposito riquadro.

clicca qui per accedere al sondaggio
lunedì 25 marzo 2013


Nel numero di dicembre 2012 sono stati esposti alcuni elementi tipici ed i relativi rischi che caratterizzano le polizze assicurative per la responsabilità civile in ambito medico.
La time-line per l’obbligatorietà è ormai vicina ed è bene arrivare a tale scadenza con le idee chiare per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.
Orientarsi tra le tante offerte che prevedono molte condizioni, ovviamente, non è semplice e talvolta snervante, soprattutto per chi ha poca dimestichezza con quest’ambito, in quest’articolo cercheremo di offrire alcuni riferimenti pratici sull’argomento.
Per prima cosa quando ci confronteremo con l’assicuratore o il broker, uno degli aspetti fondamentali da valutare è l’arco temporale che la polizza prende in considerazione, tenuto conto che la prescrizione è decennale dalla data di percezione del danno.
Come già descritto nel precedente numero i due principali regimi che caratterizzano le polizze assicurative in ambito medico, sono il Loss Occurrence e il Claims Made.
Loss occurrence: prevede che il professionista sia assicurato all’atto della prestazione all’origine del danno e copre il periodo durante il quale il professionista è assicurato. Come già detto a causa dei tempi dilatati in cui si sviluppano le dinamiche di risarcimento, un simile regime può comportare notevoli difficoltà nell’attribuzione cronologica del danno stesso. L’altro regime ormai più diffuso rispetto al precedente è il Claims made: e riguarda le richieste di risarcimento che occorrono durante il periodo di “validità contrattuale”, indipendentemente dal fatto che l’assicurato fosse o meno coperto da una polizza nel momento della prestazione professionale cui si riferisce la denuncia, ovviamente una condizione importante è che il professionista non sia a conoscenza dell’esistenza del rischio di azioni legali all’atto della stipula della polizza.
Al regime claims made si aggiungono delle clausole che stabiliscono un limite temporale di copertura e sono rappresentate dalle clausole di garanzia pregressa e postuma.
La garanzia pregressa: limita temporalmente la claims made ad un periodo antecedente la stipula del contratto, ad esempio un contratto appena stipulato potrebbe offrirci una copertura fino a cinque anni fa.
La garanzia postuma: amplia la claims made ad un periodo successivo alla scadenza del contratto ad esempio cinque anni, ma solo per le prestazioni avvenute durante il periodo di validità del contratto.
Altro elemento al quale bisogna prestare particolare attenzione e che incide notevolmente sul premio (importo necessario all’acquisto della polizza) all’atto della stipula è il massimale, ovvero la somma che l’assicuratore s’impegna a coprire durante il periodo di validità della polizza indipendentemente dal numero di sinistri.
La necessità di orientarsi verso un massimale elevato è anche giustificata dal fatto che il massimale rappresenta l’esborso complessivo verso il quale s’impegna l’assicurazione, solitamente in un anno, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate. Per esempio, nel caso in cui il massimale, previsto dalla polizza stipulata è pari a 1 milione di euro e nel corso dell’anno si è tenuti a risarcire 2 danni da 600 mila euro e quindi un totale di 1.2 milioni di euro, il suddetto massimale non coprirà la differenza dei 200 mila euro.
Altro termine da ricordare è il massimale di secondo rischio, eventualità che ricorre quando un professionista presta la propria opera per conto di una struttura che è già assicurata e quindi l’assicurazione del professionista interviene solo se la prima non è sufficiente. In questo caso dobbiamo anche prendere dimestichezza con il termine massimale aggregato, in questo caso il massimale della struttura sanitaria è ripartito tra i sinistri di tutti i sanitari.
Altre paroline da ricercare nel nostro contratto assicurativo sono la franchigia e lo scoperto, clausole che impegnano l’assicurato a contribuire al rimborso anche nel caso in cui il massimale può coprire l’intera richiesta di risarcimento.
La franchigia: è una quota fissa di rimborso che rimane a carico dell’assicurato (es. 3000,00 euro).
Lo scoperto: è simile alla franchigia a differenza della quale l’importo addebitato all’assicurato è in misura percentuale rispetto al danno e quindi non è quantitativamente prevedibile.
In fine dobbiamo sempre ricordare che l’assicurazione copre specifiche attività, quindi nel caso in cui oltre all’attività professionale principale si svolgono anche altre attività professionali occasionali o comunque saltuarie, devono essere anch’esse specificate all’atto del contratto e di conseguenza bisogna verificare che la nostra assicurazione copra anche queste attività meno rilevati. A questo punto si pone anche l’opportunità di valutare alla luce dei costi assicurativi quanto siano realmente remunerative alcune attività “saltuarie”, situazione che penalizza fortemente i precari in considerazione del fatto che si trovano nell’arco dello stesso anno a svolgere attività diversificate per garantirsi un guadagno accettabile.
In definitiva come primo approccio quando ci si rivolge al proprio broker, può essere utile elencare tutte le attività che s’intendono svolgere e costruire una semplice tabella per confrontare le proposte fatte dalle diverse compagnie assicurative.


Esempio di schema di confronto per claims made
Compagnia
Postuma
Pregressa
Spese legali
Massimale
Franchigia
Scoperto
Premio

anni
anni
Mln €
%










Dott. Francesco Napoleone 
 Dott. Carmelo Quattrone
giovedì 21 marzo 2013


L’obiettivo di questo primo post relativo alla C.A. è di cominciare a chiarirci le idee su com’è strutturato e su come funziona il servizio di Continuità Assistenziale, cercando di usare un linguaggio semplice e di tipo conversazionale, in modo da essere comprensibile anche ai neoiscritti all’Ordine. In questo primo post saranno brevemente esaminate le diverse tipologie d’incarico.
I medici di Continuità Assistenziale garantiscono le prestazioni sanitarie non differibili e senza il connotato dell’emergenza clinica che sono invece di pertinenza del Servizio di Emergenza Territoriale (118). In altre parole erogano parte delle prestazioni sanitarie che sono tipicamente assolte del medico di famiglia, nelle ore in cui lo stesso non è attivo (notte, prefestivi e festivi), prestazioni che per loro natura non sono differibili, ma che non rappresentano l’emergenza clinica. Quest’argomento sarà affrontato in modo più dettagliato in un post successivo.
Come tutto il comparto della Medicina Generale tale servizio è disciplinato da uno specifico contratto molto articolato, questo perché deve adattarsi alle diverse specificità del territorio nazionale. Quindi per semplicità in queste pagine si prenderà come principale riferimento il livello organizzativo di maggiore riscontro nella nostra Provincia.
Il servizio è svolto da medici titolari di continuità assistenziale con incarico a tempo indeterminato, selezionati attraverso una pubblica graduatoria regionale di merito, l’inserimento nella suddetta graduatoria dal 1995 in poi è subordinato al possesso di uno specifico titolo professionale, come previsto anche per le altre branche specialistiche operanti all’interno del SSN, nella fattispecie tale titolo è l’Attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Nel caso in cui l’ASL o il distretto non riescano a garantire il servizio di continuità assistenziale perché un titolare è assente, ammalato o per qualsiasi altra ragione si ricorre rispettivamente all’istituto del sostituto o del reperibile.
Quando il periodo di assenza del medico titolare è superiore a 9 giorni, l’Azienda conferisce l’incarico di sostituzione ad altro medico secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità (la graduatoria è graduata secondo criteri previsti dall’art. 15 dell’ACN per la Medicina Generale che sarà oggetto di un futuro post) Il medico sostituto è una figura professionale a tempo determinato, che opererà coprendo i turni secondo la turnazione già prevista per il titolare che va a sostituire.
L’altra figura di cui si è detto è il reperibile, si tratta di un medico che viene incaricato dal distretto (ovvero ad un livello più periferico rispetto a quello aziendale che provvede alla nomina del sostituto) è viene chiamato quando vi sono turni che i titolari, oppure i sostituti non possono coprire (i criteri di assegnazione degli incarichi di reperibilità richiamano in parte quelli utilizzati per i sostituti).
Il medico reperibile a differenza del sostituto non ha dei turni assegnati a inizio mese, ma si rende reperibile per coprire improvvise necessità sul servizio, infatti, il medico che riceve l’incarico di reperibilità, può essere contattato anche dopo l’inizio del turno di guardia e precisamente:
- dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
- dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;
- dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.  


Dott. Francesco Napoleone

OMCeO Napoli

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