giovedì 21 marzo 2013


L’obiettivo di questo primo post relativo alla C.A. è di cominciare a chiarirci le idee su com’è strutturato e su come funziona il servizio di Continuità Assistenziale, cercando di usare un linguaggio semplice e di tipo conversazionale, in modo da essere comprensibile anche ai neoiscritti all’Ordine. In questo primo post saranno brevemente esaminate le diverse tipologie d’incarico.
I medici di Continuità Assistenziale garantiscono le prestazioni sanitarie non differibili e senza il connotato dell’emergenza clinica che sono invece di pertinenza del Servizio di Emergenza Territoriale (118). In altre parole erogano parte delle prestazioni sanitarie che sono tipicamente assolte del medico di famiglia, nelle ore in cui lo stesso non è attivo (notte, prefestivi e festivi), prestazioni che per loro natura non sono differibili, ma che non rappresentano l’emergenza clinica. Quest’argomento sarà affrontato in modo più dettagliato in un post successivo.
Come tutto il comparto della Medicina Generale tale servizio è disciplinato da uno specifico contratto molto articolato, questo perché deve adattarsi alle diverse specificità del territorio nazionale. Quindi per semplicità in queste pagine si prenderà come principale riferimento il livello organizzativo di maggiore riscontro nella nostra Provincia.
Il servizio è svolto da medici titolari di continuità assistenziale con incarico a tempo indeterminato, selezionati attraverso una pubblica graduatoria regionale di merito, l’inserimento nella suddetta graduatoria dal 1995 in poi è subordinato al possesso di uno specifico titolo professionale, come previsto anche per le altre branche specialistiche operanti all’interno del SSN, nella fattispecie tale titolo è l’Attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Nel caso in cui l’ASL o il distretto non riescano a garantire il servizio di continuità assistenziale perché un titolare è assente, ammalato o per qualsiasi altra ragione si ricorre rispettivamente all’istituto del sostituto o del reperibile.
Quando il periodo di assenza del medico titolare è superiore a 9 giorni, l’Azienda conferisce l’incarico di sostituzione ad altro medico secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità (la graduatoria è graduata secondo criteri previsti dall’art. 15 dell’ACN per la Medicina Generale che sarà oggetto di un futuro post) Il medico sostituto è una figura professionale a tempo determinato, che opererà coprendo i turni secondo la turnazione già prevista per il titolare che va a sostituire.
L’altra figura di cui si è detto è il reperibile, si tratta di un medico che viene incaricato dal distretto (ovvero ad un livello più periferico rispetto a quello aziendale che provvede alla nomina del sostituto) è viene chiamato quando vi sono turni che i titolari, oppure i sostituti non possono coprire (i criteri di assegnazione degli incarichi di reperibilità richiamano in parte quelli utilizzati per i sostituti).
Il medico reperibile a differenza del sostituto non ha dei turni assegnati a inizio mese, ma si rende reperibile per coprire improvvise necessità sul servizio, infatti, il medico che riceve l’incarico di reperibilità, può essere contattato anche dopo l’inizio del turno di guardia e precisamente:
- dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
- dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;
- dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.  


Dott. Francesco Napoleone

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