lunedì 25 marzo 2013


Nel numero di dicembre 2012 sono stati esposti alcuni elementi tipici ed i relativi rischi che caratterizzano le polizze assicurative per la responsabilità civile in ambito medico.
La time-line per l’obbligatorietà è ormai vicina ed è bene arrivare a tale scadenza con le idee chiare per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.
Orientarsi tra le tante offerte che prevedono molte condizioni, ovviamente, non è semplice e talvolta snervante, soprattutto per chi ha poca dimestichezza con quest’ambito, in quest’articolo cercheremo di offrire alcuni riferimenti pratici sull’argomento.
Per prima cosa quando ci confronteremo con l’assicuratore o il broker, uno degli aspetti fondamentali da valutare è l’arco temporale che la polizza prende in considerazione, tenuto conto che la prescrizione è decennale dalla data di percezione del danno.
Come già descritto nel precedente numero i due principali regimi che caratterizzano le polizze assicurative in ambito medico, sono il Loss Occurrence e il Claims Made.
Loss occurrence: prevede che il professionista sia assicurato all’atto della prestazione all’origine del danno e copre il periodo durante il quale il professionista è assicurato. Come già detto a causa dei tempi dilatati in cui si sviluppano le dinamiche di risarcimento, un simile regime può comportare notevoli difficoltà nell’attribuzione cronologica del danno stesso. L’altro regime ormai più diffuso rispetto al precedente è il Claims made: e riguarda le richieste di risarcimento che occorrono durante il periodo di “validità contrattuale”, indipendentemente dal fatto che l’assicurato fosse o meno coperto da una polizza nel momento della prestazione professionale cui si riferisce la denuncia, ovviamente una condizione importante è che il professionista non sia a conoscenza dell’esistenza del rischio di azioni legali all’atto della stipula della polizza.
Al regime claims made si aggiungono delle clausole che stabiliscono un limite temporale di copertura e sono rappresentate dalle clausole di garanzia pregressa e postuma.
La garanzia pregressa: limita temporalmente la claims made ad un periodo antecedente la stipula del contratto, ad esempio un contratto appena stipulato potrebbe offrirci una copertura fino a cinque anni fa.
La garanzia postuma: amplia la claims made ad un periodo successivo alla scadenza del contratto ad esempio cinque anni, ma solo per le prestazioni avvenute durante il periodo di validità del contratto.
Altro elemento al quale bisogna prestare particolare attenzione e che incide notevolmente sul premio (importo necessario all’acquisto della polizza) all’atto della stipula è il massimale, ovvero la somma che l’assicuratore s’impegna a coprire durante il periodo di validità della polizza indipendentemente dal numero di sinistri.
La necessità di orientarsi verso un massimale elevato è anche giustificata dal fatto che il massimale rappresenta l’esborso complessivo verso il quale s’impegna l’assicurazione, solitamente in un anno, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate. Per esempio, nel caso in cui il massimale, previsto dalla polizza stipulata è pari a 1 milione di euro e nel corso dell’anno si è tenuti a risarcire 2 danni da 600 mila euro e quindi un totale di 1.2 milioni di euro, il suddetto massimale non coprirà la differenza dei 200 mila euro.
Altro termine da ricordare è il massimale di secondo rischio, eventualità che ricorre quando un professionista presta la propria opera per conto di una struttura che è già assicurata e quindi l’assicurazione del professionista interviene solo se la prima non è sufficiente. In questo caso dobbiamo anche prendere dimestichezza con il termine massimale aggregato, in questo caso il massimale della struttura sanitaria è ripartito tra i sinistri di tutti i sanitari.
Altre paroline da ricercare nel nostro contratto assicurativo sono la franchigia e lo scoperto, clausole che impegnano l’assicurato a contribuire al rimborso anche nel caso in cui il massimale può coprire l’intera richiesta di risarcimento.
La franchigia: è una quota fissa di rimborso che rimane a carico dell’assicurato (es. 3000,00 euro).
Lo scoperto: è simile alla franchigia a differenza della quale l’importo addebitato all’assicurato è in misura percentuale rispetto al danno e quindi non è quantitativamente prevedibile.
In fine dobbiamo sempre ricordare che l’assicurazione copre specifiche attività, quindi nel caso in cui oltre all’attività professionale principale si svolgono anche altre attività professionali occasionali o comunque saltuarie, devono essere anch’esse specificate all’atto del contratto e di conseguenza bisogna verificare che la nostra assicurazione copra anche queste attività meno rilevati. A questo punto si pone anche l’opportunità di valutare alla luce dei costi assicurativi quanto siano realmente remunerative alcune attività “saltuarie”, situazione che penalizza fortemente i precari in considerazione del fatto che si trovano nell’arco dello stesso anno a svolgere attività diversificate per garantirsi un guadagno accettabile.
In definitiva come primo approccio quando ci si rivolge al proprio broker, può essere utile elencare tutte le attività che s’intendono svolgere e costruire una semplice tabella per confrontare le proposte fatte dalle diverse compagnie assicurative.


Esempio di schema di confronto per claims made
Compagnia
Postuma
Pregressa
Spese legali
Massimale
Franchigia
Scoperto
Premio

anni
anni
Mln €
%










Dott. Francesco Napoleone 
 Dott. Carmelo Quattrone

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