lunedì 18 marzo 2013


Con il decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 sono stati definiti una serie di principi a cui tutti professionisti, autonomi e dipendenti, iscritti ad un ordine professionale, avrebbero dovuto adeguarsi entro il 13 agosto 2012. Prescrizione inserita nel Titolo II del DPR, “Liberalizzazioni, Privatizzazioni Ed Altre Misure Per Favorire Lo Sviluppo”. Leggendolo ci si rende conto che la questione polizza professionale obbligatoria rientra in un capitolo che prende in considerazione riforme strutturali degli ordini professionali, dei tirocini lavorativi, dell’accesso al lavoro, della formazione continua professionale e sulla carta, molto altro. Questo il paragrafo che ha destato tanta attenzione: “e) a tutela del cliente il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale…deve rendere noti al cliente…gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale.Le condizioni generali delle polizze assicurative...possono essere negoziate,in convenzione con i propri iscritti,dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.”
In parole povere questa norma poi convertita dalla Legge 148 del 2011, impone a tutti i professionisti italiani(dunque non solo in ambito sanitario)di contrarre una polizza che li assicuri per le eventuali richieste di risarcimento e di informare il cliente degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale. La norma entrava teoricamente in vigore nell’agosto 2012 ma un emendamento al dl- 28 giugno 2012 n. 89-rinvia al 13 agosto 2013 l’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi di una polizza per la responsabilità civile. Medici impreparati alla norma? Tempi di applicazione troppo stretti? In realtà la ragione principale dello slittamento pare dovuta ad enormi difficoltà nel reperimento di Compagnie d'assicurazione disponibili a stipulare i contratti assicurativi. Le Compagnie appaiono poco disposte a stipulare una polizza di rischio professionale per medici,soprattutto se hanno già avuto una richiesta di risarcimento ed in particolare, per ginecologi, ortopedici e chirurghi estetici. A spaventarle non è tanto il rischio di dover risarcire il medico, quanto lo scenario che si prospetta in caso di sinistro: una causa medica si prolunga,oggi,dai 3 ai 5 anni richiedendo enormi spese cui va aggiunto il problema dei soldi messi a riserva dalle Compagnie per eventuali risarcimenti.
A detta del presidente AMAMI Maurizio Maggiorotti, "l'entrata in vigore della norma avrebbe messo fuori legge migliaia di medici.Abbiamo chiesto alle prime dieci società italiane del settore di fare una proposta di convenzione per i nostri 25 mila associati. La risposta è stata il silenzio: un fatto agghiacciante". Questo parrebbe il motivo dello slittamento:la constatazione di aver frettolosamente introdotto un principio sgradito a tutti,professionisti e compagnie,non conveniente paradossalmente allo stesso SSN dato che un inasprirsi in ambito sanitario della pressione medico legale porterebbe ad un aumento dei costi relativo alla delicata questione della medicina difensiva.
Ma non sono solo di natura economica le spinosità:le polizze prevedono clausole a cui andrebbe prestata molta attenzione dato che in ambito di rischio medico,i sinistri "tardivi"(ovvero sinistri ove la distanza temporale tra fatto generatore e richiesta di risarcimento supera i 12 mesi )sono la maggioranza,osservandosi anche casi meno frequenti ma comunque significativi di "ritardo" intorno a 10 anni e anche oltre. Un esempio è la clausola” Claims Made” che delimita l'operatività della garanzia ai danni denunciati entro il periodo di vigenza della polizza e/o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto ("periodo di ultrattività" o di "garanzia postuma"), anche se il fatto generatore del danno o il danno stesso si sono già verificati al momento dell'inizio della copertura.
Il periodo temporale pregresso all'interno del quale sono garantiti i fatti in quel tempo accaduti è detto "periodo di retroattività" o di "garanzia pregressa". Tale clausola introduce una definizione convenzionale di sinistro,attribuendo rilevanza non già alla data di accadimento del "fatto" causa del danno , ma alla data della richiesta di risarcimento-il claim- del terzo danneggiato verso l'assicurato o in casi meno frequenti, della denuncia di sinistro di quest'ultimo all'assicuratore.
Questa clausola oggi molto frequente è ben diversa dalla precedente “Loss Occurence” in cui l'operatività della garanzia è limitata ai"fatti"avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro.
La clausola Claims Made ha un vantaggio: elimina possibilità di contestazione sulla validità temporale della copertura rispetto al sinistro, ma presenta importanti criticità.
Ad esempio in un rischio “medico”assicurato nel tempo senza soluzione di continuità con una serie di polizze in regime di Claims Made basate con clausole in linea con quelle presenti oggi sul mercato assicurativo italiano si potrebbero verificare dei sinistri di fatto senza copertura!
Si pensi infatti alle clausole che prevedono una "retroattività" temporalmente limitata (es. 1, 2, 3 anni) quando le analoghe clausole presenti sui precedenti contratti non includono alcun periodo di ultrattività.
Oppure anche al caso in cui l'assicurato decida di cambiare assicuratore o l’assicuratore decida di non voler rinnovare la polizza ed a fatti dannosi che si manifestino durante la vigenza di una polizza ma per i quali non sia ancora stata avanzata richiesta di risarcimento. Per evitare questa condizione sarebbe necessaria una polizza o una successione delle stesse che prevede la condizione della Loss Occurence,ma a quali costi?
Ed in particolare non risulta chiaro,dalla lettura del DPR e dei rimandi ai comma precedenti,alcun richiamo alla costituzione delle clausole o alla definizione di una serie di garanzie standard che evitino al professionista di inoltrarsi in una selva oscura di clausole e costose modifiche delle stesse. Sarebbe il caso di puntualizzare anche qui facendo particolare attenzione al professionista sanitario,le condizioni relative alla tutela legale dell’assistito,dato che sono poi le spese legali ad avere il peso maggiore in termini economici.
E non è difficile immaginare che,una tale attenzione verso la questione medico legale ed la figura del professionista più solo meno legato ad una azienda di appartenenza da un punto assicurativo e finanziario,possa scatenare una esplosione delle richieste di risarcimento motivate o non motivate,esponendo gli operatori sanitari a costi,responsabilità e difficoltà lavorative che in questo momento risulta difficile giustificare.

Dott. Carmelo Quattrone

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