giovedì 21 marzo 2013


L’obiettivo di questo primo post relativo alla C.A. è di cominciare a chiarirci le idee su com’è strutturato e su come funziona il servizio di Continuità Assistenziale, cercando di usare un linguaggio semplice e di tipo conversazionale, in modo da essere comprensibile anche ai neoiscritti all’Ordine. In questo primo post saranno brevemente esaminate le diverse tipologie d’incarico.
I medici di Continuità Assistenziale garantiscono le prestazioni sanitarie non differibili e senza il connotato dell’emergenza clinica che sono invece di pertinenza del Servizio di Emergenza Territoriale (118). In altre parole erogano parte delle prestazioni sanitarie che sono tipicamente assolte del medico di famiglia, nelle ore in cui lo stesso non è attivo (notte, prefestivi e festivi), prestazioni che per loro natura non sono differibili, ma che non rappresentano l’emergenza clinica. Quest’argomento sarà affrontato in modo più dettagliato in un post successivo.
Come tutto il comparto della Medicina Generale tale servizio è disciplinato da uno specifico contratto molto articolato, questo perché deve adattarsi alle diverse specificità del territorio nazionale. Quindi per semplicità in queste pagine si prenderà come principale riferimento il livello organizzativo di maggiore riscontro nella nostra Provincia.
Il servizio è svolto da medici titolari di continuità assistenziale con incarico a tempo indeterminato, selezionati attraverso una pubblica graduatoria regionale di merito, l’inserimento nella suddetta graduatoria dal 1995 in poi è subordinato al possesso di uno specifico titolo professionale, come previsto anche per le altre branche specialistiche operanti all’interno del SSN, nella fattispecie tale titolo è l’Attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Nel caso in cui l’ASL o il distretto non riescano a garantire il servizio di continuità assistenziale perché un titolare è assente, ammalato o per qualsiasi altra ragione si ricorre rispettivamente all’istituto del sostituto o del reperibile.
Quando il periodo di assenza del medico titolare è superiore a 9 giorni, l’Azienda conferisce l’incarico di sostituzione ad altro medico secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità (la graduatoria è graduata secondo criteri previsti dall’art. 15 dell’ACN per la Medicina Generale che sarà oggetto di un futuro post) Il medico sostituto è una figura professionale a tempo determinato, che opererà coprendo i turni secondo la turnazione già prevista per il titolare che va a sostituire.
L’altra figura di cui si è detto è il reperibile, si tratta di un medico che viene incaricato dal distretto (ovvero ad un livello più periferico rispetto a quello aziendale che provvede alla nomina del sostituto) è viene chiamato quando vi sono turni che i titolari, oppure i sostituti non possono coprire (i criteri di assegnazione degli incarichi di reperibilità richiamano in parte quelli utilizzati per i sostituti).
Il medico reperibile a differenza del sostituto non ha dei turni assegnati a inizio mese, ma si rende reperibile per coprire improvvise necessità sul servizio, infatti, il medico che riceve l’incarico di reperibilità, può essere contattato anche dopo l’inizio del turno di guardia e precisamente:
- dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
- dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;
- dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.  


Dott. Francesco Napoleone
lunedì 18 marzo 2013


Con il decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 sono stati definiti una serie di principi a cui tutti professionisti, autonomi e dipendenti, iscritti ad un ordine professionale, avrebbero dovuto adeguarsi entro il 13 agosto 2012. Prescrizione inserita nel Titolo II del DPR, “Liberalizzazioni, Privatizzazioni Ed Altre Misure Per Favorire Lo Sviluppo”. Leggendolo ci si rende conto che la questione polizza professionale obbligatoria rientra in un capitolo che prende in considerazione riforme strutturali degli ordini professionali, dei tirocini lavorativi, dell’accesso al lavoro, della formazione continua professionale e sulla carta, molto altro. Questo il paragrafo che ha destato tanta attenzione: “e) a tutela del cliente il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale…deve rendere noti al cliente…gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale.Le condizioni generali delle polizze assicurative...possono essere negoziate,in convenzione con i propri iscritti,dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.”
In parole povere questa norma poi convertita dalla Legge 148 del 2011, impone a tutti i professionisti italiani(dunque non solo in ambito sanitario)di contrarre una polizza che li assicuri per le eventuali richieste di risarcimento e di informare il cliente degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale. La norma entrava teoricamente in vigore nell’agosto 2012 ma un emendamento al dl- 28 giugno 2012 n. 89-rinvia al 13 agosto 2013 l’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi di una polizza per la responsabilità civile. Medici impreparati alla norma? Tempi di applicazione troppo stretti? In realtà la ragione principale dello slittamento pare dovuta ad enormi difficoltà nel reperimento di Compagnie d'assicurazione disponibili a stipulare i contratti assicurativi. Le Compagnie appaiono poco disposte a stipulare una polizza di rischio professionale per medici,soprattutto se hanno già avuto una richiesta di risarcimento ed in particolare, per ginecologi, ortopedici e chirurghi estetici. A spaventarle non è tanto il rischio di dover risarcire il medico, quanto lo scenario che si prospetta in caso di sinistro: una causa medica si prolunga,oggi,dai 3 ai 5 anni richiedendo enormi spese cui va aggiunto il problema dei soldi messi a riserva dalle Compagnie per eventuali risarcimenti.
A detta del presidente AMAMI Maurizio Maggiorotti, "l'entrata in vigore della norma avrebbe messo fuori legge migliaia di medici.Abbiamo chiesto alle prime dieci società italiane del settore di fare una proposta di convenzione per i nostri 25 mila associati. La risposta è stata il silenzio: un fatto agghiacciante". Questo parrebbe il motivo dello slittamento:la constatazione di aver frettolosamente introdotto un principio sgradito a tutti,professionisti e compagnie,non conveniente paradossalmente allo stesso SSN dato che un inasprirsi in ambito sanitario della pressione medico legale porterebbe ad un aumento dei costi relativo alla delicata questione della medicina difensiva.
Ma non sono solo di natura economica le spinosità:le polizze prevedono clausole a cui andrebbe prestata molta attenzione dato che in ambito di rischio medico,i sinistri "tardivi"(ovvero sinistri ove la distanza temporale tra fatto generatore e richiesta di risarcimento supera i 12 mesi )sono la maggioranza,osservandosi anche casi meno frequenti ma comunque significativi di "ritardo" intorno a 10 anni e anche oltre. Un esempio è la clausola” Claims Made” che delimita l'operatività della garanzia ai danni denunciati entro il periodo di vigenza della polizza e/o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto ("periodo di ultrattività" o di "garanzia postuma"), anche se il fatto generatore del danno o il danno stesso si sono già verificati al momento dell'inizio della copertura.
Il periodo temporale pregresso all'interno del quale sono garantiti i fatti in quel tempo accaduti è detto "periodo di retroattività" o di "garanzia pregressa". Tale clausola introduce una definizione convenzionale di sinistro,attribuendo rilevanza non già alla data di accadimento del "fatto" causa del danno , ma alla data della richiesta di risarcimento-il claim- del terzo danneggiato verso l'assicurato o in casi meno frequenti, della denuncia di sinistro di quest'ultimo all'assicuratore.
Questa clausola oggi molto frequente è ben diversa dalla precedente “Loss Occurence” in cui l'operatività della garanzia è limitata ai"fatti"avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro.
La clausola Claims Made ha un vantaggio: elimina possibilità di contestazione sulla validità temporale della copertura rispetto al sinistro, ma presenta importanti criticità.
Ad esempio in un rischio “medico”assicurato nel tempo senza soluzione di continuità con una serie di polizze in regime di Claims Made basate con clausole in linea con quelle presenti oggi sul mercato assicurativo italiano si potrebbero verificare dei sinistri di fatto senza copertura!
Si pensi infatti alle clausole che prevedono una "retroattività" temporalmente limitata (es. 1, 2, 3 anni) quando le analoghe clausole presenti sui precedenti contratti non includono alcun periodo di ultrattività.
Oppure anche al caso in cui l'assicurato decida di cambiare assicuratore o l’assicuratore decida di non voler rinnovare la polizza ed a fatti dannosi che si manifestino durante la vigenza di una polizza ma per i quali non sia ancora stata avanzata richiesta di risarcimento. Per evitare questa condizione sarebbe necessaria una polizza o una successione delle stesse che prevede la condizione della Loss Occurence,ma a quali costi?
Ed in particolare non risulta chiaro,dalla lettura del DPR e dei rimandi ai comma precedenti,alcun richiamo alla costituzione delle clausole o alla definizione di una serie di garanzie standard che evitino al professionista di inoltrarsi in una selva oscura di clausole e costose modifiche delle stesse. Sarebbe il caso di puntualizzare anche qui facendo particolare attenzione al professionista sanitario,le condizioni relative alla tutela legale dell’assistito,dato che sono poi le spese legali ad avere il peso maggiore in termini economici.
E non è difficile immaginare che,una tale attenzione verso la questione medico legale ed la figura del professionista più solo meno legato ad una azienda di appartenenza da un punto assicurativo e finanziario,possa scatenare una esplosione delle richieste di risarcimento motivate o non motivate,esponendo gli operatori sanitari a costi,responsabilità e difficoltà lavorative che in questo momento risulta difficile giustificare.

Dott. Carmelo Quattrone

Fonti bibliografiche:
martedì 12 marzo 2013

Questo blog nasce dall'esigenza di avvicinare i giovani colleghi all'Ordine dei Medici, proponendosi come innovativo canale di comunicazione con l’obiettivo di essere punto di riferimento per problematiche di diversa natura che possono tal volta apparire scontate per alcuni, ma non lo sono per chi oggi si avvicina alla professione medica in un momento storico difficile e tormentato.

Sicuramente la scelta del blog è finalizzata a sollecitare la partecipazione dei colleghi e al tempo stesso favorire una nuova lettura attualizzata dell’etica della nostra amata professione, prescindendo da sigle e suddivisioni di categorie. Questo strumento va semplicemente inteso come l’espediente chiave per contribuire al miglioramento della condizione dei giovani medici, va inteso come voce unanime delle esigenze di una categoria un tempo tutelata; una categoria che oggi vive una profonda crisi d’identità, sempre più spesso dilaniata da accuse, strumentalizzazioni, denigrazioni etiche e professionali. È un compito arduo, ma sicuramente un onere che l'Ordine non può esimersi dall'attribuirsi. I giovani medici di oggi sono la classe dirigente di domani, e quel domani, è quanto mai vicino e incerto.

Tocca a noi reagire, tocca a noi costruirlo nel modo migliore, provocando una scossa come la non casuale metafora simbolica dell’onda d’acqua che viene rappresentata negli elementi grafici del blog stesso. Noi medici dello sportello giovani dell’Ordine di Napoli crediamo ancora che con la partecipazione di tutti, tutti insieme possiamo rappresentare lo tsunami che può trasformare questa epocale crisi, in una grandissima opportunità di crescita e di sviluppo dell’intera categoria diventando l’unità fondamentale dello sviluppo dell’intero Paese.

Dott. Pierino Di Silverio



OMCeO Napoli

Segnala Abusi & Ingiustizie

Segnala Abusi & Ingiustizie
Segnalaci Abusi & Ingiustizie

BOX FB

Powered by Blogger.

Prescrizioni MG

Prescrizioni MG
Medici di Famiglia.info