lunedì 30 settembre 2013
Per prima cosa cominciamo col dire che gli ECM sono degli indicatori della quantità della formazione effettuata dai professionisti sanitari, validi su tutto il territorio nazionale. Sono crediti formativi obbligatori dal 2002, tuttavia, ne sono esonerati per tutto il periodo d'interesse i professionisti che:
  • Frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale (DL 368 del 17/8/99);
  • Frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza come la specializzazione, il dottorato di ricerca, i master, corsi di perfezionamento scientifico e laurea specialistica (previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509 del 3/11/99);
  • Frequentano corsi di formazione complementare come il corso di “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” (DPR 270 del 28/7/2000);
  • Usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza (astensione obbligatoria);
  • Si trovano durante il periodo di adempimento del servizio militare.
Per il triennio 2011-13 è stato confermato il debito complessivo di 150 crediti formativi, questo significa che ogni professionista dovrà maturare durante il triennio 150 crediti.

Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Ordine decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.

Molto spesso gli eventi ai quali si prende parte sono sponsorizzati (finanziati da privati), in questo caso si possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio (quindi su 150 crediti previsti nel triennio solo 50 possono essere correlati ad eventi sponsorizzati). Tuttavia, è possibile partecipare ad un gran numero di eventi non sponsorizzati ma gratuiti che l’Ordine mette a disposizione dei propri iscritti, in questa pagina trovate l’elenco dei corsi.

Per controllare il proprio stato relativo agli ECM è possibile iscriversi su MyEcm attraverso il portale sarà possibile verificare il proprio credito formativo.

Per maggiori approfondimenti sul sito dell’Agenas è disponibile la normativa di riferimento



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